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Regole per la raccolta funghi


La raccolta dei funghi deve avvenire secondo modalità definite dalla l.r. 17/2014 e successive modifiche e integrazioni che prevede :

  • che la quantità


massima raccolta complessiva sia di 3 kg al giorno, mentre la raccolta giornaliera di l’amanita cesarea (ovolo) debba essere al massimo di 1 kg

  • che il periodo di raccolta giornaliero consentito si estenda dall’alba al tramonto

  • che per la raccolta possa essere usato anche un bastone purché non venga usato per danneggiare i funghi, mentre non possano essere assolutamente usati degli strumenti come rastrelli o uncini, che possono danneggiare le radici delle piante e il micelio dei funghi presenti nell’humus del terreno

  • che i funghi non possano essere trasportati in sacchetti di plastica o contenitori stagni (scatole di plastica), ma debbano essere contenuti in contenitori aperti (tipo cestino di vimini o scatole di cartone forate)

  • che non si debbano raccogliere o danneggiare funghi non commestibili o velenosi che sono comunque utili al mantenimento del sottobosco

È importante ricordare che eventuali violazioni alla l.r. 17/2014 e successive modifiche e integrazioni vengono punite ai sensi dell’art.22 della stessa legge da un minimo di € 25 ad un massimo di € 300, a seconda del tipo e delle gravità della violazione.



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1 Comment


vittoriobros1972
6 giorni fa

Sono d’accordo però pultroppo c’è gente a Bardineto e non solo che rompono qualsiasi tipo di funghi a quelle persone non dovrebbero più far entrare nei boschi dovrebbero esserci più guardie in bosco che controllano

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