La raccolta dei funghi deve avvenire secondo modalità definite dalla l.r. 17/2014 e successive modifiche e integrazioni che prevede :
che la quantità
massima raccolta complessiva sia di 3 kg al giorno, mentre la raccolta giornaliera di l’amanita cesarea (ovolo) debba essere al massimo di 1 kg
che il periodo di raccolta giornaliero consentito si estenda dall’alba al tramonto
che per la raccolta possa essere usato anche un bastone purché non venga usato per danneggiare i funghi, mentre non possano essere assolutamente usati degli strumenti come rastrelli o uncini, che possono danneggiare le radici delle piante e il micelio dei funghi presenti nell’humus del terreno
che i funghi non possano essere trasportati in sacchetti di plastica o contenitori stagni (scatole di plastica), ma debbano essere contenuti in contenitori aperti (tipo cestino di vimini o scatole di cartone forate)
che non si debbano raccogliere o danneggiare funghi non commestibili o velenosi che sono comunque utili al mantenimento del sottobosco
È importante ricordare che eventuali violazioni alla l.r. 17/2014 e successive modifiche e integrazioni vengono punite ai sensi dell’art.22 della stessa legge da un minimo di € 25 ad un massimo di € 300, a seconda del tipo e delle gravità della violazione.
Sono d’accordo però pultroppo c’è gente a Bardineto e non solo che rompono qualsiasi tipo di funghi a quelle persone non dovrebbero più far entrare nei boschi dovrebbero esserci più guardie in bosco che controllano